mercoledì 24 luglio 2013

Guida allo Stato parte III

TAR: Tribunale Amministrativo Regionale (primo grado), superiore ad esso il Consiglio di Stato (secondo grado).
Consiglio Superiore della Magistratura: è l’organo di autogoverno della magistratura ordinario, ovvero civile e penale. E’ previsto dalla costituzione, lo scopo è garantire l’autonomia della magistratura dagli altri poteri dello Stato in particolare da quello esecutivo...

Nominato per la prima volta nella legge 516 del 1907.
Sede palazzo dei Marescialli, Piazza dell’Indipendenza 6 a Roma.
104 105 106 e 107 sono gli articoli della Costituzione in cui si fa riferimento al CSM.
Articolo 110 Costituzione: il ministro della giustizia deve organizzare i servizi relativi alla giustizia.
Articolo 101 comma 2 stabilisce l’autonomia dei giudici da qualsiasi altro potere. Sono soggetti soltanto alla legge.
Tutela l’autonomia dell’ordine giudiziario.

Funzioni:
Assunzioni
Promozioni
Provvedimenti disciplinari
Assegnazione ad un incarico

Gip: Giudice indagini preliminari.
Gup: Giudice udienza preliminare.

Presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione, 2/3 membri togati e 1/3 del parlamento i membri laici.
Legge 44 del 2002, modifica la composizione del CSM: i membri togati sono 16: 2 giudici di cassazione 4 magistrati requirenti 10 giudici di merito, quelli laici sono 8. Complessivamente composto da 27 membri senza possibilità di rielezione immediata  ed è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale.

Consiglio Regionale: il parlamento regionale.
Giunta regionale: il governo della regione.

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